12 Mag Art. 342 — Richiesta di procedimento
1. La richiesta di procedimento [ 8–11 c.p.] è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 23181/2004
La richiesta di procedimento di cui all’art. 342 c.p.p. non perde efficacia o validità a seguito del decreto di archiviazione emesso ex art. 415 c.p.p., di guisa che nel caso di riapertura delle indagini non vi è la necessità di una nuova richiesta. [Fattispecie in tema di procedimento per delitto politico commesso all’estero].
Cass. pen. n. 1173/1999
Poiché la richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, c.p. e 342 c.p.p. non costituisce atto politico né può ritenersi atto riservato alla competenza esclusiva e personale del Ministro della giustizia, è valida ed efficace la richiesta sottoscritta dal direttore generale del ministero in virtù di delega amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro.
Cass. pen. n. 1837/1994
La condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ex art. 9, secondo comma, c.p., non può ritenersi integrata nel caso in cui la richiesta non sia stata sottoscritta personalmente dal ministro bensì da un funzionario del suo dicastero, senza neppure il rilascio di una specifica delega. Tale soluzione è imposta sia dal tenore dell’art. 342 c.p.p., che espressamente richiede la sottoscrizione dell’autorità competente, sia dal carattere di discrezionalità politica dell’atto, la cui adozione non può, pertanto, che essere riservata all’organo politicamente responsabile indicato dalla legge o, al più, delegata ad altro soggetto politico quale un sottosegretario di Stato.
Cass. pen. n. 4144/1993
Per la perseguibilità in Italia di un reato commesso all’estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela.
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