12 Mag Art. 334 bis — Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva
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2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 7034/1998
In tema di elemento psicologico del reato di omissione di referto, la valutazione da parte dell’esercente la professione sanitaria della perseguibilità di ufficio del delitto ravvisabile nel caso a lui sottoposto non deve essere fatta in astratto, ma in concreto, ossia con l’adozione di ogni criterio di giudizio che tenga conto delle peculiarità della situazione effettiva, dovendosi riconoscere al sanitario un margine di discrezionalità nell’apprezzamento della natura dell’infortunio in relazione al tipo di lesione riscontrata, alla descrizione dei fatti fornita dal paziente o dai suoi eventuali accompagnatori e agli altri possibili elementi di riscontro. [Fattispecie di lesioni da infortunio sul lavoro nella quale la Suprema Corte ha escluso il dolo in capo al medico in ordine al contestato reato di cui all’art. 365 c.p., avuto riguardo alla totale assenza di indicazioni da parte del paziente circa la dinamica dell’infortunio, ed essendo stata anzi fornita dal medesimo una versione del fatto tale da escludere qualunque violazione delle norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro].
Cass. pen. n. 4400/1996
In tema di obbligo di referto il mancato rispetto degli specifici requisiti di cui all’art. 334 comma 3 c.p.p. non comporta la sussistenza del reato previsto dall’art. 365 c.p. [omissione di referto] qualora non vi sia sostanziale incompletezza o reticenza della denuncia. Deve, invero, escludersi che la norma processuale integri, al di là dei termini per l’adempimento, la norma sostanziale la quale ha un autonomo valore costitutivo e non meramente sanzionatorio.
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