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Art. 272 — Limitazioni alle libertà della persona

Art. 272 — Limitazioni alle libertà della persona

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [ 13 Cost.].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 13484/1999

Sopraggiunta l’elezione parlamentare dell’imputato nel corso di un procedimento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare [prima della proclamazione del neoeletto] restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall’autorizzazione [giuridicamente impossibile] della Camera di appartenenza.

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Cass. pen. n. 3523/1995

Per l’applicazione delle modifiche normative in tema di custodia cautelare deve farsi riferimento al principio generale della natura processuale della materia e perciò alla regola del tempus regit actum. In Cassazione l’applicazione delle norme procedurali introdotte con la L. 9 agosto 1995, n. 332 può quindi concernere quelle relative alla sussistenza del presupposto per la custodia in carcere o alla presunzione ex art. 275 c.p.p., ma non può riguardare le modalità di documentazione o di motivazione di atti già posti in essere sotto la precedente disciplina.

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Cass. pen. n. 127/1994

Le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato è stato commesso.

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Cass. pen. n. 353/1992

Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo di natura processuale, non sono soggette al principio della irretroattività previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 della Costituzione. [Fattispecie in tema di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere ai sensi dell’art. 1, primo comma, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in L. 8 novembre 1991, n. 356].

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