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Art. 39 — Concorso di astensione e di ricusazione

Art. 39 — Concorso di astensione e di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi [ 36 c.p.p.] e l’astensione è accolta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49112/2003

In base all’art. 39 c.p.p., la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato, per cui la legale retrodatazione degli effetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione, determina l’impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione, che si ha per non proposta, con conseguente impossibilità di valutarne la fondatezza [nella specie la Corte, una volta rilevato il concorso della dichiarazione di astensione, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, che aveva deciso sulla ricusazione].

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Cass. pen. n. 12399/2003

La regola prevista dall’art. 39 c.p.p., in base alla quale la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento di quella di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato, presuppone la pendenza del procedimento incidentale di ricusazione, sicché non opera allorché esso si sia concluso perché il giudice competente ha già deciso sulla relativa dichiarazione. Ne consegue che, una volta intervenuta la decisione su quest’ultima, la dichiarazione di astensione non spiega alcun effetto, neanche se ancora debbano essere assunti, da parte del giudice che ha deciso o di altro giudice, i provvedimenti necessari e accessori che conseguono alla pronuncia sulla ricusazione. [Nella specie, la dichiarazione di astensione era stata presentata dal GUP — incompatibile per avere, in precedenza, dato l’avvio al procedimento penale del quale era investito in qualità di giudice delegato alla procedura fallimentare — dopo che quella di ricusazione proposta dall’imputato nei suoi confronti era stata accolta dalla Corte di cassazione la quale aveva rimesso gli atti al giudice di merito per i provvedimenti conseguenti; nell’enunciare il principio sopra trascritto la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto emesso da organo carente di competenza funzionale e determinante una anomala regressione del procedimento a una fase anteriore rispetto a quella cui era pervenuta la vicenda processuale, il provvedimento che aveva tardivamente accolto la dichiarazione di astensione a procedura di ricusazione esaurita].

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Cass. pen. n. 1614/1997

In base all’art. 39 c.p.p., la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato. Ne consegue che, per effetto della legale retrodatazione degli effetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione, si determina l’impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione, che si ha per non proposta. La caducazione della dichiarazione di ricusazione impone al giudice della impugnazione avverso il provvedimento che ha deciso [nella specie, rigettandola] la dichiarazione di ricusazione, di pronunciare ordinanza di non luogo a provvedere su detto gravame.

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