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Art. 35 — Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

Art. 35 — Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4178/1995

Posto che l’incompatibilità prevista dall’art. 35 c.p.p. ricorre solo nel caso che magistrati legati fra loro da rapporto di coniugio, parentela od affinità fino al secondo grado esercitino le loro funzioni nello stesso procedimento, non può dirsi sussistente detta ultima condizione quando, avendo un tribunale di sorveglianza prima concesso e poi revocato una misura alternativa alla detenzione [nella specie, affidamento in prova], uno dei magistrati abbia fatto parte del collegio che aveva adottato il primo provvedimento e l’altro del collegio che ha poi adottato il secondo.

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Cass. pen. n. 7988/1993

La nullità di cui all’art. 178, lettera a] c.p.p. è prevista in relazione al difetto di capacità del giudice, inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento. Pertanto le cause di incompatibilità non determinano la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituiscono soltanto motivi di ricusazione da far valere con la specifica procedura.

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Cass. pen. n. 1407/1992

La nullità di cui all’art. 178, lettera a] c.p.p. è prevista in relazione al difetto di capacità del giudice, inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento. Non può dar luogo, quindi, alla anzidetta nullità la esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo questa sulla capacità di giudicare, in generale, ma costituendo soltanto motivo di eventuale ricusazione.

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