Art. 33 quater – Codice di procedura penale – Effetti della connessione sulla composizione del giudice

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 15519/2009

È abnorme l'ordinanza del Tribunale monocratico che, investito del giudizio per reati di competenza del giudice monocratico e del giudice collegiale, tra i quali non sussiste un'ipotesi di connessione qualificata, dispone la restituzione degli atti al P.M., determinando in tal modo la regressione dell'intero procedimento alla fase delle indagini preliminari. (Annulla senza rinvio, Trib. Forlì, 5 Giugno 2008).

Cass. pen. n. 8997/2007

È abnorme, perché determina una non consentita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione, eseguita dal P.M. in udienza, di reato concorrente di competenza del tribunale in composizione collegiale, non si limiti a disporre la trasmissione all'ufficio del P.M., per la celebrazione della prescritta udienza preliminare, dei soli atti relativi all'ulteriore imputazione, ma ordini anche la trasmissione di quelli relativi agli originari reati, già pervenuti alla fase del giudizio, pur non potendo operare la regola del "simultaneus processus" in relazione a reati che si trovino in differenti gradi o fasi del procedimento. (Annulla senza rinvio, Trib. Milano, 1 febbraio 2006).

Cass. pen. n. 38298/2003

La forza attrattiva della competenza del tribunale in composizione collegiale, prevista dall'art. 33-quater c.p.p. quando vi è connessione di reati, solo alcuni dei quali attribuiti alla sua cognizione, viene meno qualora il gup ritenga - a seguito dell'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa ovvero del venir meno delle ragioni di connessione - di essere stato erroneamente investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta, dovendo pertanto disporre la trasmissione degli atti al p.m. a norma dell'art. 33-sexies c.p.p. (in applicazione di tale principio la corte ha ritenuto che correttamente il Gup, dopo aver prosciolto gli imputati dal reato che aveva determinato la competenza del giudice in composizione collegiale, aveva trasmesso gli atti al p.m. per l'emissione per i restanti reati del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 c.p.p.).