12 Mag Art. 11 bis — Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia
Posted at 15:45h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Primo – Soggetti > Titolo I – Giudice > Capo II – Competenza > Sezione III – Competenza per territorio
1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all’articolo 76 bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’articolo 11.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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