Art. 626 – Codice di procedura penale – Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 54913/2016

La disposizione di cui all'art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata per l'ipotesi in cui, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, debba cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria, o una misura di sicurezza, deve ritenersi applicabile alle altre ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ordinato l'immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto l'annullamento di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di applicazione della misura della semilibertà a carico di condannato libero).

Cass. pen. n. 15932/2015

In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.

Cass. pen. n. 3887/1997

La disposizione dell'art. 626 c.p.p. si applica anche quando, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura di prevenzione personale. (Fattispecie in tema di sopravvenuta inefficacia, per effetto della pronuncia della Cassazione, di misura di prevenzione personale applicata provvisoriamente).

Cass. pen. n. 1722/1993

Nel caso in cui la Cassazione annulli l'ordinanza, con la quale il tribunale del riesame abbia revocato il provvedimento cautelare della custodia in carcere, non spetta al giudice di legittimità disporre il ripristino della medesima, in attesa della nuova decisione. La Corte infatti deve dare immediata comunicazione al procuratore generale, soltanto nell'ipotesi di cessazione della misura. Negli altri casi deve essere il pubblico ministero procedente ad adottare, ove ne esistano i presupposti, gli opportuni provvedimenti.