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Art. 573 — Impugnazione per i soli interessi civili

Art. 573 — Impugnazione per i soli interessi civili

1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [ 588 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30327/2002

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

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Cass. pen. n. 3096/1997

Il disposto dell’art. 573 c.p.p., quando prevede che l’impugnazione per i soli interessi civili sia — tra l’altro — trattata «con le forme ordinarie del processo penale», ha per referente ogni rituale modalità di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la S.C. non ha ritenuto plausibile la doglianza che prendeva di mira «la trattazione camerale — in luogo di quella pubblica — della causa di appello»].

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