Art. 657 bis – Codice di procedura penale – Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca
1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19350/2024
Qualora il bene immobile oggetto di contratto di locazione ad uso commerciale risulti classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 1089 del 1939, quale bene di interesse particolarmente importante, si determina un vincolo artistico e culturale non soltanto sull'immobile, ma anche sugli arredi, sulle decorazioni, sui cimeli storici e sulla relativa licenza di esercizio, il che non comporta, per il proprietario, il divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto l'obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo di quel vincolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la convalida della licenza per finita locazione dell'Antico Caffè Greco, considerato immobile rappresentativo della vita artistica e culturale della città di Roma).
Cass. civ. n. 2642/2024
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica.
Cass. civ. n. 47799/2023
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992,
Cass. civ. n. 47113/2023
In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, laddove questi coincidano con i reati satelliti, è necessario fare riferimento alla pena inflitta, in concreto, a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 46381/2023
In tema di mandato di arresto europeo, qualora col differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione venga disposto, ai sensi dell'art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI, anche il mantenimento della custodia cautelare a carico della persona richiesta fino alla data in cui la consegna è stata rinviata, la detenzione sofferta all'estero deve considerarsi subita a causa e per effetto del mandato di arresto europeo, con conseguente sua computabilità agli effetti degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen. e deduzione del corrispondente periodo dalla durata di custodia o detenzione da scontare in Italia, in applicazione dell'art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato da Corte cost. n. 143 del 2008.
Cass. civ. n. 40070/2023
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 20347/2023
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., lo Stato italiano non risponde del trattamento inumano subito all'estero, a tale fine non rilevando che il periodo di detenzione subìto all'interno di un istituto straniero sia stato ritenuto fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 17531/2023
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 1776/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 18757/2022
In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.