17 Mar Articolo 631 Codice di procedura civile — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13354/2004
Qualora in sede di incanto non siano presenti il creditore procedente nè i creditori muniti di titolo esecutivo non si applica l’art. 631 c.p.c., che prevede il rinvio dell’udienza da parte del giudice dell’esecuzione se nessuna delle parti si presenta all’udienza, posto che: a) la distinzione tra «udienza» come luogo dell’incanto, ed «incanto» come complesso di operazioni volte all’individuazione dell’aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell’ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell’udienza possano applicarsi meccanicamente all’incanto; b) l’impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., sicchè non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti; c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un’interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell’incanto non presenziando allo stesso pur dopo averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all’esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all’incanto.
Cass. civ. n. 5375/1991
La vendita forzata immobiliare con incanto eseguita in assenza del creditore pignorante o di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo è insanabilmente nulla, in quanto in assenza di detti soggetti legittimati a promuovere gli atti esecutivi il giudice dell’esecuzione è carente del relativo potere, trovando applicazione l’art. 631 c.p.c. che stabilisce che, se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice dell’esecuzione deve fissare una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.
Cass. civ. n. 2477/1991
Nell’espropriazione forzata presso terzi l’udienza di comparizione del terzo e del creditore, fissata nell’atto di pignoramento, va tenuta anche se il creditore pignorante non si sia costituito depositando il titolo esecutivo ed il precetto, né la mancata costituzione e comparizione del creditore pignorante all’udienza determinano l’improseguibilità dell’azione esecutiva e l’estinzione del processo dichiarabili d’ufficio, ma solo impongono che il giudice dell’esecuzione fissi una nuova udienza a norma del primo comma dell’art. 631 c.p.c., con conseguente estinzione del processo, da dichiararsi d’ufficio in base al disposto del secondo comma dello stesso articolo, ove il creditore pignorante non si presenti anche alla nuova udienza.
Cass. civ. n. 4612/1985
Alle udienze fissate per la vendita del bene pignorato è indispensabile la presenza di un soggetto legittimato a promuovere gli atti del processo esecutivo, e, quindi, del creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, trovando applicazione, in caso contrario, le disposizioni dell’art. 631 c.p.c. sulla mancata comparizione delle parti.
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