Art. 594 – Codice di procedura civile – Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [disp. att. 178 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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