Art. 544 – Codice di procedura civile – Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Terzo - Del processo di esecuzione > Titolo II - Dell'espropriazione forzata > Capo III - Dell'espropriazione presso terzi > Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [502; disp. att. 182].
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [c.c. 2843].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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