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Articolo 533 Codice di procedura civile — Obblighi del commissionario

Articolo 533 Codice di procedura civile — Obblighi del commissionario

Il commissionario assicura agli interessati la possibilita’ di esaminare, anche con modalita’ telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non puo’ consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell’art. 522, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti.In ogni caso fornisce prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice.

Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell’esecuzione con decreto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11264/1997

In tema di espropriazione mobiliare, il commissionario a mezzo del quale sia stata disposta la vendita dei beni pignorati, ex art. 532 c.p.c., è responsabile dei danni subiti dal creditore qualora abbia proceduto alla vendita nonostante la successiva pronuncia, da parte del giudice dell’esecuzione, di un provvedimento di assegnazione dei beni al detto creditore, realizzandosi, in tal caso, una fattispecie di responsabilità per fatto colposo proprio dell’istituto, in forza del quale non assume rilievo l’esistenza, o meno, di una formale comunicazione, da parte della cancelleria del giudice dell’esecuzione, della disposta assegnazione.

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Cass. civ. n. 4742/1997

La dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione automatica del processo esecutivo cui è sottoposto il debitore fallito, occorrendo, invece, in ogni caso, un provvedimento del giudice dell’esecuzione che, dato atto del sopraggiunto fallimento, ne dichiari l’improseguibilità, su istanza di parte. Anche nell’ipotesi di esecuzione forzata dichiarata improseguibile, — peraltro — non viene meno la competenza funzionale del pretore, quale giudice dell’esecuzione, di liquidare il compenso del commissionario da lui nominato (art. 533, ultimo comma c.p.c.); competenza che non potrebbe essere attribuita al giudice delegato nominato per il fallimento, giacché, con tale provvedimento, non viene data vita ad un credito nei confronti del fallito, bensì ad un credito nei confronti del creditore del fallito, il quale, avendo promosso l’esecuzione forzata, è tenuto ad anticipare le spese del processo (art. 90 c.p.c.).

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