17 Mar Articolo 519 Codice di procedura civile — Tempo del pignoramento
Posted at 10:28h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Terzo – Del processo di esecuzione > Titolo II – Dell’espropriazione forzata > Capo II – Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore > Sezione I – Del pignoramento
Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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