Art. 504 – Codice di procedura civile – Cessazione della vendita forzata
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495, primo comma [art. 163 delle disp. att. c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2674/2012
In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, è ammissibile la proposta proveniente da un terzo e che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poichè essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca a scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 c.p.c., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori.
Cass. civ. n. 1607/2012
In tema di esecuzione forzata, l'immobile, il cui valore deve essere determinato dal giudice, a norma dell'art. 568, terzo comma, c.p.c., coincide con quello che viene offerto in vendita come unico lotto, anche quando la vendita sia fatta in più lotti, non richiedendo né la disposizione in esame, né quelle che regolano la vendita senza incanto e con incanto, o la delega delle operazioni di vendita, che si proceda all'individuazione di un apposito e separato valore per ogni immobile che componga un lotto, qualora in questo vengano incluse più porzioni, a maggior ragione se considerate come un'unica unità immobiliare, senza che neppure rilevi l'attribuzione di dati catastali autonomi ad una o alcuna di tali porzioni. La mancata individuazione di un separato valore per ciascuna delle possibili componenti di un lotto può, piuttosto, rilevare esclusivamente ove si traduca nell'erronea determinazione del giusto prezzo di vendita del lotto unitariamente considerato.
Cass. civ. n. 702/2006
La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili ipotecati, può essere disposta in base all'art. 496 c.p.c., sebbene ciò comporti che ad essere liberati siano altri beni ipotecati, senza che ciò significhi sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione (che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto). Difatti, gli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. perseguono lo scopo che, ad essere pignorati, siano prima gli immobili ipotecati e poi gli altri immobili ma, purché d'espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o meno, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all'espropriazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, con riguardo ad un procedimento di espropriazione relativo ad immobili ipotecati, aveva disposto la riduzione del pignoramento, rilevando l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio anche quando i beni assoggettati all'esecuzione risultino tutti ipotecati a garanzia del credito azionato e ciò, a maggior ragione. quando, come nel caso di specie, non si trattava di ipoteca volontaria, bensì di ipoteca iscritta in virtù del medesimo titolo giudiziale con il quale si era proceduto al pignoramento).