17 Mar Articolo 438 Codice di procedura civile — Deposito della sentenza di appello
Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2348/1980
Anche nel rito del lavoro, la sentenza d’appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli atti di esecuzione già posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Questo principio si applica sia agli atti del processo esecutivo sia a quelli di parte che costituiscono spontanea esecuzione della decisione riformata.
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