Avvocato.it

Articolo 428 Codice di procedura civile — Incompetenza del giudice

Articolo 428 Codice di procedura civile — Incompetenza del giudice

Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420.

Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 14061/2017

Nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 38 e 428 c.p.c., va escluso che il giudice possa provvedere al rilievo d’ufficio dell’incompetenza per territorio successivamente all’assunzione della prova testimoniale, in quanto mezzo istruttorio diverso dalle sommarie informazioni di cui al comma 4 del richiamato art. 38 c.p.c.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6139/2013

Nell’ipotesi di incompetenza ex art. 428 c.p.c., qualora il giudice ometta di fissare il termine previsto dal secondo comma di tale articolo per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata dalla parte entro il termine semestrale indicato in via generale dall’art. 50 c.p.c. (nella formulazione “ratione temporis” applicabile, previgente rispetto alla novella di cui all’art. 45, comma sesto, legge 18 giugno 2009, n. 69), non operando in tal caso il limite dei trenta giorni per la riassunzione previsto dal secondo comma dell’art. 428 c.p.c. – che è operante verso il giudice e non anche verso la parte – e non potendosi imporre né consentire alla parte una correzione o integrazione dell’ordinanza con la quale il giudice ha declinato la propria competenza, al di fuori del meccanismo previsto dall’art. 289 c.p.c..

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11998/2009

Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie, del giudice di pace) ed affermi la competenza per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere “ictu oculi” l’esistenza di un rapporto ex art. 409 c.p.c., occorre che l’inesistenza di rapporti di competenza del giudice del lavoro si desuma dalle asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell’esame delibativo dell’ oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la delibazione del rapporto compiuta dal giudice di pace, che aveva escluso che l’attività di collaborazione nell’attività di produzione dei contratti di assicurazione nel ramo vita, per conto di una compagnia assicuratrice, potesse essere inquadrata, “prima facie”, come rapporto di agenzia o collaborazione coordinata e continuativa, qualificandola come procacciamento di affari senza vincolo di stabilità sulla scorta dell’organizzazione dei collaboratori in struttura piramidale, del compenso con provvigioni calcolate sui contratti stipulati da ciascuno e conclusi dai collaboratori inseriti nella struttura dal collaboratore più elevato, con responsabilità del gruppo dei propri collaboratori, dell’assenza dell’obbligo, per il collaboratore, di promuovere affari per conto della mandante o di eseguirne le direttive, infine, della libertà di attivarsi o meno per la conclusione di affari e di organizzare l’espletanda attività).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1167/2007

Ai sensi dell’art. 38 c.p.c., sost. dall’art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell’art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7368/2000

In relazione all’ipotesi di incompetenza prevista dal l’art. 428 c.p.c., qualora il giudice erroneamente fissi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente un termine superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dal secondo comma di tale articolo, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata dalla parte entro il più lungo termine indicato dal provvedimento, poiché l’attività di impulso processuale della parte si svolge necessariamente, in tal caso, sulla base del provvedimento del giudice, il quale, per l’autoritatività che lo assiste, «regge» la situazione processuale finché non sia rimosso nei modi previsti dal codice di rito, sicché l’errore commesso nell’attività di informazione e ricognizione del dato normativo vale a rendere inoperativa la perentorietà del termine sancita dalla norma, rimanendo comunque salvaguardato il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4838/1998

Per il disposto dell’art. 428 c.p.c., nelle controversie relative a rapporti regolati dall’art. 409 stesso codice, l’incompetenza per territorio può o essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di discussione (restrittivamente intesa) fissata dall’art. 420. Ne deriva che non possono essere consentiti né l’eccezione d’incompetenza, né il rilievo d’ufficio di tale questione da parte del giudice, dopo che questi si sia pronunciato sulla richiesta di provvedimento d’urgenza formulata dalla parte in corso di causa.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11233/1996

Nelle controversie proposte davanti al giudice del lavoro (nella specie, perché involgente un rapporto di agenzia e, quindi, ascrivibile all’ambito dei rapporti di parasubordinazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.), le preclusioni al rilievo dell’incompetenza sono poste dall’art. 428 c.p.c., tanto per il convenuto che per il giudice, non già dall’art. 38 dello stesso codice, poiché tale norma, pur nella formulazione di cui alla legge n. 353 del 1990, ha riguardo soltanto ai processi iniziati davanti al giudice ordinario.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7204/1995

Promosso un giudizio avanti al Tribunale, ove questo si sia dichiarato d’ufficio incompetente per materia, ritenendo trattasi di causa di lavoro, ed abbia quindi rimesso le parti al Pretore del lavoro, va considerata tempestiva l’eccezione di incompetenza per territorio di tale giudice se formulata, anche dall’attore, nel primo atto successivo alla sentenza declinatoria della competenza, quale l’istanza di regolamento di competenza, atteso che l’eccezione di incompetenza per territorio (fuori dei casi previsti nell’art. 28 c.p.c.) può essere considerata tardiva, solo se le parti abbiano avuto in precedenza la possibilità di contestare tale competenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 307/1995

Nel rito del lavoro, l’incompetenza per territorio — a norma dell’art. 428 c.p.c. — può essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di discussione della causa di cui all’art. 420 e, ove tale rilievo sia mancato, la competenza non può più essere messa in dubbio d’ufficio, neanche in appello. Conseguentemente il giudice di secondo grado non può — a pena l’inammissibilità della richiesta — chiedere il regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., per contestare, sotto il profilo della competenza territoriale, il provvedimento con cui un altro giudice, nel dichiararsi incompetente, abbia rimesso la causa al giudice la cui sentenza è oggetto di appello.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4734/1994

Il carattere inderogabile della così detta competenza erariale, che è verificabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed opera anche nel rito speciale del lavoro, comporta che la questione di incompetenza, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, del giudice adito in sede di appello avverso una sentenza resa dal pretore in funzione di giudice del lavoro può essere proposta o rilevata di ufficio in ogni momento del giudizio di gravame, senza alcuna necessità di proposizione di apposito motivo di impugnazione e senza che a ciò sia di ostacolo la disciplina dell’art. 428 c.p.c., che oltre a riferirsi al procedimento di primo grado, è inapplicabile in considerazione dell’assoluta cogenza del foro dello stato e della sua rilevabilità in ogni stato e grado.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 311/1994

Lo ius superveniens in tema di competenza si applica — nel regime anteriore all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 5 c.p.c. dettato dalla legge n. 353 del 1993 — anche nei giudizi pendenti, ma il rilievo dell’eventuale incompetenza, che consegua a tale applicazione, è consentito soltanto nei limiti delle preclusioni all’uopo stabilite dalla disciplina processuale propria di tali giudizi. Pertanto, sopravvenuta in corso di causa concernente un rapporto di agenzia la legge n. 128 del 1992, che fissa nuovi criteri di determinazione della competenza territoriale per le controversie di tale oggetto, il rilievo di ufficio dell’incompetenza per territorio del giudice originariamente edito, quand’anche conseguente all’applicazione della novellata disciplina, non è tuttavia possibile oltre i limiti posti al riguardo dall’art. 428 c.p.c.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4077/1991

A i sensi dell’art. 428, primo comma, c.p.c., nelle controversie soggette al rito del lavoro l’eccezione del difetto di competenza territoriale, sebbene questa sia inderogabile, può essere proposta dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’art. 416, secondo comma, c.p.c., ancorché il giudizio sia stato (erroneamente) instaurato con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro e solo successivamente riassunto davanti al giudice per questo competente.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 250/1987

Qualora, in sede d’appello avverso sentenza del pretore in causa di lavoro, il tribunale adito rilevi la propria incompetenza per territorio (nella specie, in base ai principi sul foro erariale) e rimetta le parti davanti ad altro tribunale, la riassunzione del giudizio davanti a quest’ultimo è soggetta al termine semestrale di cui all’art. 50 c.p.c., mentre resta esclusa l’applicabilità del minor termine contemplato dall’art. 428 c.p.c., riguardante la sola ipotesi della traslatio iudicii per ragioni di competenza in primo grado.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4939/1985

L’inosservanza del termine perentorio, non superiore a trenta giorni, stabilito dal giudice ai sensi del secondo comma dell’art. 428 c.p.c., per la riassunzione della causa in caso di dichiarazione d’incompetenza, comporta l’estinzione del giudizio, la quale, pur operando di diritto, dev’essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse prima di ogni altra difesa (art. 307, ultimo comma, c.p.c.), non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice innanzi al quale il processo è stato riassunto. Ne deriva che, ove l’estinzione non sia stata eccepita, l’irritualità della riassunzione resta priva di effetti e si producono invece tutti gli effetti propri della cosiddetta traslatio iudicii, per cui la fase di giudizio svoltasi davanti al giudice competente deve considerarsi prosecuzione della fase svoltasi davanti al giudice dichiaratosi incompetente, con tutte le conseguenze che ne discendono anche in tema di preclusioni. (Nella specie, l’impugnata sentenza — confermata dalla Suprema Corte — aveva ritenuto che al convenuto fosse preclusa la proposizione, innanzi al giudice della riassunzione, dell’eccezione di prescrizione).

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze