Art. 473 bis 40 – Codice di procedura civile – Ambito di applicazione
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo - Del processo di cognizione > Titolo IV bis - Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie > Capo III - Disposizioni speciali > Sezione I - Della violenza domestica o di genere
È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473 bis 40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.
Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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