Art. 473 bis 17 – Codice di procedura civile – Ulteriori difese
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo - Del processo di cognizione > Titolo IV bis - Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie > Capo II - Del procedimento > Sezione I - Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
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Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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