17 Mar Articolo 408 Codice di procedura civile — Decisione
Posted at 10:26h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo – Del processo di cognizione > Titolo III – Delle impugnazioni > Capo V – Dell’opposizione di terzo
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di due euro se la sentenza impugnata è del giudice di pace, [ di lire quattromila se è del pretore ] di due euro se è del tribunale e di due euro in ogni altro caso [ disp. att. 127 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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