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Articolo 406 Codice di procedura civile — Procedimento

Articolo 406 Codice di procedura civile — Procedimento

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12266/2012

Nell’ipotesi in cui sia accolta l’opposizione di terzo, di cui all’art. 404, primo comma, c.p.c., proposta avverso sentenza di “negatoria servitutis” dal comproprietario del fondo preteso dominante, il giudicato formatosi in forza di tale sentenza ne risulta vulnerato per la sola parte incompatibile con i diritti dell’opponente, ovvero relativamente alla condanna accessoria alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e non anche in ordine all’accertamento negativo della servitù, che permane efficace tra le parti originarie.

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Cass. civ. n. 17280/2011

Nel processo con pluralità di parti derivante non dall’infrazionabilità soggettiva del rapporto sostanziale dedotto, ma da una situazione iniziale o sopravvenuta di litisconsorzio facoltativo, non si determina per ciò stesso una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale nei gradi successivi e nelle fasi ulteriori del giudizio. Ne consegue che, ove il giudice della causa di opposizione di terzo di cui all’art. 404, primo comma, c.p.c., applicando l’art. 354 c.p.c., dichiari la nullità della sentenza impugnata per la preterizione di un litisconsorte necessario e rimetta la causa al primo giudice, nel processo così riassunto la medesima pluralità di parti del giudizio di opposizione deve riprodursi limitatamente ai rapporti processuali tra loro inscindibili o dipendenti. (Fattispecie in tema di “actio negatoria servitutis” finalizzata alla rimozione di una canna fumaria).

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Cass. civ. n. 16729/2009

La sentenza che decide sull’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., è soggetta alle medesime impugnazioni proponibili avverso la decisione opposta; ne consegue che se viene proposta opposizione di terzo avverso una sentenza di primo grado, la sentenza che decide sulla stessa è impugnabile con l’appello, e non è, pertanto, ricorribile per cassazione (che, se proposto, deve essere – come nella specie – dichiarato inammissibile).

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Cass. civ. n. 6416/1998

L’opposizione di terzo a norma dell’art. 404, primo comma, c.p.c., costituendo un’impugnazione della decisione contro la quale è proposta comporta il litisconsorzio necessario fra tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. Pertanto applicandosi all’opposizione di terzo, le disposizioni generali sul luogo di notifica dell’impugnazione, non può considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l’opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.

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Cass. civ. n. 2134/1995

Qualora l’opposizione di terzo sia stata proposta al giudice di secondo grado, la rimessione della causa al primo giudice deve essere disposta, in applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione, solo se il giudice d’appello consideri ammissibile l’opposizione e non anche quando escluda che il terzo fosse parte necessaria del processo svoltosi in sua assenza e consideri insussistenti le condizioni richieste per l’opposizione.

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Cass. civ. n. 4065/1990

Qualora l’opposizione di terzo sia proposta davanti ad un giudice d’appello, questi, una volta ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione e dichiarata l’inefficacia del giudicato lesivo dei diritti del terzo, esaurisce il suo compito senza poter decidere nel merito la domanda dell’originario attore, che dallo stesso venga riproposta nei confronti dell’opponente, ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, con la conseguenza che a tal fine al detto attore incombe di iniziare, eventualmente, ex novo un giudizio ordinario nei confronti del terzo.

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Cass. civ. n. 4831/1989

L’ambito della decisione di accoglimento dell’opposizione del terzo (art. 404 c.p.c.) può riguardare la declaratoria di inefficacia della sentenza opposta nei confronti dell’opponente, lasciando ferma l’efficacia della decisione fra le parti originarie, ma può anche avere una portata più ampia allorquando, per la natura del diritto del terzo opponente risulti inconciliabile con le statuizioni della sentenza opposta, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, che ove nel giudizio di opposizione sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza, il cui effetto tipico è quello di togliere alla stessa, oggettivamente considerata, la sua efficacia esecutiva e quindi l’attitudine a costituire titolo per agire in executivis, la parte nei confronti della quale è stata emessa la sentenza opposta ha diritto di opporsi all’esecuzione contro di lei promossa e di eccepire la sospensione dell’esecuzione della sentenza disposta nel giudizio di opposizione di terzo.

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Cass. civ. n. 4324/1988

La sentenza che accoglie l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.), quando sia l’effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l’inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e conseguenziale nei confronti del terzo opponente. (Nella specie, alcuni creditori, ottenuti decreti ingiuntivi esecutivi ex art. 647 c.p.c. nei confronti di un debitore, avevano conseguentemente iscritto ipoteca sui suoi beni. Altro soggetto, il promissario acquirente di un fondo così ipotecato, aveva proposto opposizione revocatoria deducendo la collusione a suo danno tra le parti della procedura monitoria, per il pregiudizio collegato all’eventuale espropriazione dell’immobile promessogli in vendita dal debitore e la S.C. ha confermato la pronuncia affermativa dell’ammissibilità e fondatezza dell’opposizione, enunciando il principio di cui alla massima).

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Cass. civ. n. 5651/1983

La disciplina generale circa il luogo di notificazione della impugnazione, prevista dall’art. 330 c.p.c., si applica anche in tema di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ad esclusione della residenza dichiarata o del domicilio eletto nell’atto di notificazione della sentenza poi opposta, non essendo l’opponente — quale terzo — destinatario di quell’atto.

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Cass. civ. n. 4896/1983

Mentre nel caso di opposizione di terzo proposta da litisconsorte necessario pretermesso contro una sentenza di primo grado le due fasi — rescindente e rescissoria — si svolgono innanzi allo stesso giudice il quale può, con un’unica decisione, annullare la sentenza opposta ed emettere la pronuncia sostitutiva (oppure pronunciare una prima sentenza di annullamento e quindi, all’esito dell’espletamento dei mezzi di prova ritenuti necessari, pronunciare sul merito); nella ipotesi di opposizione contro una sentenza di secondo grado, il giudice dell’appello deve limitarsi ad eliminare la sentenza opposta ed a rimettere gli atti al giudice di primo grado, sia per il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, sia per l’applicabilità dell’art. 354 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2137/1975

È impugnabile con ricorso per cassazione, e non con appello, la sentenza pronunciata su opposizione di terzo contro una sentenza in grado di appello.

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Cass. civ. n. 2080/1975

Proposta opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso una sentenza di primo grado passata in giudicato, poiché il giudizio di opposizione si svolge davanti allo stesso giudice in primo grado, la sentenza che definisce tale giudizio in quel grado è impugnabile con appello, e, pertanto, non è ammissibile il ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 2301/1966

L’opposizione di terzo deve essere proposta nei confronti di tutte le parti fra le quali fu pronunciata la sentenza impugnata.

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Cass. civ. n. 3115/1953

Se è vero che le prove raccolte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata con l’opposizione di terzo non costituiscono nei confronti del terzo opponente piena prova delle domande e delle eccezioni, non è dubbio che, al pari di ogni prova che sia stata raccolta in un giudizio diverso da quello in corso, possono avere valore di indizi e concorrere quindi a formare il convincimento del giudice.

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