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Articolo 399 Codice di procedura civile — Deposito della citazione e della risposta

Articolo 399 Codice di procedura civile — Deposito della citazione e della risposta

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 319.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3691/2011

Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 c.p.c. stabilisce, a pena di improcedibilità, l’onere per la parte, tra l’altro, di depositare l’atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; a tal fine, in assenza di un’espressa indicazione legislativa circa la necessità che il deposito avvenga o meno in originale, deve ritenersi che l’avvenuto deposito di una copia di detta citazione costituisca una mera irregolarità non lesiva dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di comparizione.

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Cass. civ. n. 3742/2001

È improcedibile l’appello avverso la sentenza emessa a conclusione di una domanda di revocazione se l’appellante non ottempera all’obbligo di depositare la sentenza di cui ha chiesto al primo giudice la revocazione, ossia la prima sentenza di primo grado, perché il giudizio di appello avverso la decisione pronunciata per la revocazione è anch’esso un giudizio di revocazione e pertanto anche in tale grado, per consentire al giudice dell’appello di decidere sui motivi di revocazione e di impugnazione, è applicabile l’art. 399 c.p.c., a norma del quale deve esser depositata la copia autentica della sentenza oggetto della domanda di revocazione.

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Cass. civ. n. 705/1993

Il procedimento di revocazione di sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione si svolge nelle forme proprie del giudizio di legittimità, con la conseguenza che la costituzione dell’intimato resta regolata dall’art. 370 c.p.c. (notificazione del controricorso e successivo deposito dello stesso) e non è soggetta alla disposizione dell’art. 399 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2691/1978

Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 secondo comma c.p.c., ove fissa per la costituzione del convenuto lo stesso termine previsto per quella dell’attore (venti giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo), non comporta alcuna deroga al principio generale di cui all’art. 171 secondo comma c.p.c., con la conseguenza che, anche in detto giudizio, la tempestiva costituzione dell’attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

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Cass. civ. n. 2266/1951

La sanzione di improcedibilità stabilita dall’art. 399 c.p.c. a carico dell’attore in revocazione che nei venti giorni dalla notificazione dell’istanza non si costituisca nella cancelleria del giudice adito, opera anche nel caso in cui, nel termine predetto, siasi invece costituito il convenuto in revocazione.

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