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Articolo 317 Codice di procedura civile — Rappresentanza davanti al giudice di pace

Articolo 317 Codice di procedura civile — Rappresentanza davanti al giudice di pace

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10384/2006

L’articolo 317 del codice di procedura civile, nel prevedere che avanti al giudice di pace la parte possa farsi rappresentare da persona munita di mandato, consente al giudice la verifica formale dell’atto, ma non anche di accertare la presenza dell’eventuale impedimento in vista del quale il mandato è stato eventualmente rilasciato, essendo l’accertamento di un tale limite attinente esclusivamente al rapporto interno fra mandante e mandatario.

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Cass. civ. n. 48/2001

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell’art. 317 c.p.c., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le “disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace” e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell’art. 14 disp. prel. c.c., essere applicato oltre i casi espressamente considerati; ne consegue che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace da soggetto munito di un mandato conferente anche il potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

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Cass. civ. n. 5235/2000

In tema di procedimenti dinanzi al giudice di pace, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla parte tramite avvocato esercente extra districtum e sottoscritto da quest’ultimo è pienamente legittimo tutte le volte in cui il valore della controversia risulti inferiore a lire un milione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 82, primo comma, c.p.c. — come modificato dall’art. 20 della legge 374/91 — a mente del quale la parte può, in tal caso, stare in giudizio personalmente, e dell’art. 317 stesso codice — come modificato dall’art. 26 della legge 374/91 — secondo il quale la parte stessa può farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce all’atto di citazione o in atto separato. In tal caso, difatti, non rileva la qualifica del sottoscrivente di difensore non abilitato, bensì soltanto quella di «rappresentante munito di mandato scritto in calce all’atto o in atto separato», sì che l’unico presupposto richiesto ex lege per la validità dell’atto de quo è quello che il valore della causa non superi il milione di lire.

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