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Articolo 284 Codice di procedura civile — Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

Articolo 284 Codice di procedura civile — Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

[ Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente puo’ essere proposta con ricorso contenente, quando o’ chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non e’ stata gia’ fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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