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Articolo 248 Codice di procedura civile — Audizione dei minori degli anni quattordici

Articolo 248 Codice di procedura civile — Audizione dei minori degli anni quattordici

[ I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5485/1997

La minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull’attendibilità di essa.

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