Art. 248 – Codice di procedura civile – Audizione dei minori degli anni quattordici
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo - Del processo di cognizione > Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale > Capo II - Dell'istruzione della causa > Sezione III - Dell'istruzione probatoria
[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5485/1997
La minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull'attendibilità di essa.