17 Mar Articolo 219 Codice di procedura civile — Redazione di scritture di comparazione
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9631/2004
Nell’ambito della verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, ritenuta dalla consulenza, si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto in cui l’atto di inserisce. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito rilevanza probatoria decisiva ad una scrittura privata, risultata autentica alla consulenza grafologica, con la quale l’amministratore delegato di una società comunicava al dipendente in prova che al termine della prova sarebbe stato promosso ad un livello superiore, anche se il contenuto della scrittura si poneva in totale contrasto con il comportamento, precedente e successivo, sia del suo autore che del suo destinatario — ed in particolare con l’insufficiente prestazione lavorativa del dipendente e con la decisione del consiglio di amministrazione di recedere dal rapporto, precedente alla lettera, circostanze tutte comprovate da numerose testimonianze, — senza dar conto di come si coordinassero tali circostanze con il contenuto della scrittura).
Cass. civ. n. 5237/2003
Nel procedimento per la verifica di scrittura privata, le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l’idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale; pertanto ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Ad un tal riguardo la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità — ai sensi del secondo comma dell’art. 219 c.p.c. — del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 129/2001
In tema di prova documentale, l’idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l’autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell’accertamento giudiziale, si intende attribuire.
Cass. civ. n. 5648/1984
Nel giudizio di verificazione di scrittura privata, ai fini delle conseguenze previste dal capoverso dell’art. 219 c.p.c., la mancata comparizione deve necessariamente costituire espressione della volontà della parte medesima di sottrarsi all’incombente della redazione del documento comparativo, necessario per effettuare la verificazione della scrittura disconosciuta. Solo, infatti, a tale rifiuto può riconnettersi l’effetto di un implicito riconoscimento della scrittura disconosciuta. Pertanto, ciò non si verifica quando la mancata comparizione sia imputabile a diversa ragione che giustifichi, sul piano comportamentale, l’assenza della parte con la conseguenza che il giudice istruttore ben può fissare una nuova udienza di comparizione, ai fini dell’incombente di cui al citato art. 219 del codice di rito.
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