Art. 837 – Codice di procedura civile – Deliberazione del lodo
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo VIII - Dell'arbitrato > Capo VI - Dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti
[Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.