17 Mar Articolo 837 Codice di procedura civile — Deliberazione del lodo
Posted at 10:23h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo VIII – Dell’arbitrato > Capo VI – Dell’arbitrato secondo regolamenti precostituiti
[ Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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