Art. 835 – Codice di procedura civile – Lingua dell’arbitrato
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo VIII - Dell'arbitrato > Capo VI - Dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti
[Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.