Art. 813 bis – Codice di procedura civile – Decadenza degli arbitri
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo VIII - Dell'arbitrato > Capo II - Degli arbitri
. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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