Art. 803 – Codice di procedura civile – Esecuzione richiesta in via diplomatica
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere
[Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.