Art. 776 – Codice di procedura civile – Consegna delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13820/2016
In tema di eredità con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi di completare la liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, tale decreto chiude un procedimento non contenzioso, privo di vero e proprio contraddittorio, senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva.
Cass. civ. n. 6997/1983
In ipotesi di inventario di asse ereditario in contestazione, avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo contro il decreto pretorile che, a norma dell'art. 776 c.p.c., ha nominato la persona alla quale consegnare le cose mobili inventariate, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non acquista autorità di cosa giudicata e che, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può essere in ogni tempo revocato e modificato.
Cass. civ. n. 35/1976
Il provvedimento di nomina del curatore dei beni ereditari rilasciato ai creditori ed ai legatari degli eredi accettanti con il beneficio dell'inventario, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, poiché non tende alla composizione di un contrasto di interessi, bensì a regolare l'interesse comune di tutte le parti alla prosecuzione della liquidazione della eredità accettata con il beneficio dell'inventario. Eguale natura hanno, in quanto provvedimenti di secondo grado, sia il provvedimento di sostituzione del curatore, sia il successivo decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo a norma dell'art. 739 c.p.c.. Ne consegue che i suddetti provvedimenti non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..