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Articolo 742 Codice di procedura civile — Revocabilità dei provvedimenti

Articolo 742 Codice di procedura civile — Revocabilità dei provvedimenti

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30200/2011

Il decreto della corte d’appello, emesso in un procedimento contenzioso avente ad oggetto l’attribuzione di una quota di T.F.R., ai sensi dell’art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, ha valore di sentenza ed è idoneo a passare in giudicato, onde non è revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c. – norma che riguarda i soli procedimenti di volontaria giurisdizione e che si riferisce proprio ai decreti conclusivi di tali procedimenti ma privi del carattere di decisorietà – essendo impugnabile, qualora ne sussistano i presupposti, con l’azione di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto in tal caso emesso dalla corte d’appello su ricorso ex art. 742 c.p.c..

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