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Articolo 715 Codice di procedura civile — Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

Articolo 715 Codice di procedura civile — Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4650/1979

Poiché l’esame diretto, ad opera del giudice, dell’interdicendo o dell’inabilitando costituisce un presupposto necessario per la pronuncia d’interdizione o d’inabilitazione, il «legittimo impedimento» dell’interdicendo o dell’inabilitando, che, a norma dell’art. 715 c.p.c., impone al giudice istruttore di recarsi, con l’intervento del P.M., a sentire tali soggetti nel luogo in cui si trovano, non è da valutare con criteri formalistici e può identificarsi anche con una ripulsa a comparire che sia in relazione con la malattia mentale degli esaminandi medesimi. Pertanto, anche nel caso che l’esame predetto non abbia avuto luogo per il reiterato rifiuto dell’interdicendo a comparire innanzi il giudice istruttore, questi ha sempre l’obbligo di recarsi, con il P.M., a sentirlo nel luogo in cui si trova e, solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare, soltanto allora il giudice — dato atto, nel verbale, del comportamento dell’interdicendo — può ritenersi sciolto dall’obbligo di procedere all’espletamento del mezzo istruttorio.

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