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Articolo 713 Codice di procedura civile — Provvedimenti del presidente

Articolo 713 Codice di procedura civile — Provvedimenti del presidente

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda ; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1678/1972

Non ha carattere di sentenza, e quindi non è impugnabile ex art. 111 Cost. il decreto con cui il presidente del tribunale nomina, ai sensi dell’art. 713 c.p.c., il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione per l’istruzione della domanda di interdizione.

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