17 Mar Articolo 706 Codice di procedura civile — Forma della domanda
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13912/2017
L’accettazione della giurisdizione italiana nell’ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l’affidamento di figli minori, sia perché quest’ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall’art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l’omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus”, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell’interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da comportare l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione.
Cass. civ. n. 4109/2017
Ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune, e, solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.
Cass. civ. n. 1161/2017
In materia di separazione personale dei coniugi, la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi, ma, ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e dell’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione.
Cass. civ. n. 16957/2011
Ai fini dell’individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l’ultima residenza comune dei coniugi, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta, sulla base di una applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n.169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 – nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3 bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con emendamenti, in legge 14 maggio 2005, n. 80 – limitatamente alle parole “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza”, per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo “l’id quod plerumque accidit”; non è invero ammissibile estendere ad altre norme una pronunzia di illegittimità costituzionale riferita ad una specifica disposizione, essendo semmai necessario sollevare questione di costituzionalità dell’art. 706 c.p.c., nella parte in cui impone come criterio principale di collegamento l’ultima residenza comune dei coniugi e, solo nell’ipotesi in cui mai vi sia stata convivenza, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta; nè peraltro sembra sussistere il predetto dubbio di legittimità, stante la diversità di situazioni, dei coniugi in procinto di separarsi, rispetto a coniugi già separati da tempo e parti nel giudizio di cessazione degli effetti civili nel matrimonio.
Cass. civ. n. 3680/2010
Il giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di due diversi Stati membri dell’Unione Europea, può essere validamente instaurato nella residenza abituale della parte attrice, così come previsto nell’art. 3, n. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2201 del 2003, anche se la domanda non sia proposta congiuntamente da entrambi i coniugi, in quanto tale criterio di collegamento è previsto in via alternativa sia in caso di domanda congiunta sia in caso di domanda proposta da una sola parte, in presenza (come nella specie) di una durata almeno annuale della residenza abituale dell’attore prima della proposizione della domanda.
Cass. civ. n. 25618/2007
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l’iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro coniuge, anche sotto l’aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell’atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la reconventio reconventionis.
Cass. civ. n. 18448/2004
Il procedimento di divorzio — così come quello di separazione personale — è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale, contenente la fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente stesso e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto, il rapporto cittadino-giudice si costituisce già con il deposito del ricorso, mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine fissato per la notifica non comporta, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso — già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria — e che, quindi, deve essere concesso un nuovo termine, onde garantire il rispetto del contraddittorio e non lasciare pendente un ricorso ritualmente introdotto.
Cass. civ. n. 9884/2001
La pendenza davanti ad un giudice francese della causa di divorzio fra cittadini italiani non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi, atteso che tra le due cause non ricorrono i requisiti della identità di petitum e di causa petendi che costituiscono, insieme con l’identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa applicarsi la disciplina della litispendenza di cui all’art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Cass. civ. n. 5729/2001
In tema di separazione personale tra coniugi, il momento determinativo della competenza per territorio del giudice adito va stabilito attribuendo rilevanza esclusiva alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria di quest’ultimo — dovendosi ritenere già in tale momento realizzata l’instaurazione del rapporto processuale, ancorché tra due soltanto dei tre soggetti tra i quali il processo è destinato a svolgersi —, senza che spieghi, all’uopo, alcuna influenza la data della notificazione del ricorso alla controparte secondo il criterio dell’art. 39, comma terzo c.p.c., la cui applicazione comporta, invece, la dipendenza dal giudice della possibilità, per il ricorrente, di notificare l’atto introduttivo del giudizio e di determinare, così, la pendenza della lite ai sensi della norma citata.
Cass. civ. n. 4686/2001
Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha, infatti, rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi d’impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s’instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all’art. 643 ultimo comma c.p.c.) la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria.
Cass. civ. n. 8427/1990
Con riguardo a domanda di separazione personale, proposta nei confronti di coniuge straniero, la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano va riscontrata in base al criterio di collegamento di cui all’art. 4 primo comma (prima parte) c.p.c., e, pertanto, deve essere affermata ove il convenuto, alla stregua della legge italiana, abbia in Italia la residenza od il domicilio, cioè l’abituale e volontaria dimora, ovvero il centro principale dei suoi affari ed interessi (da individuarsi con riferimento alla generalità dei rapporti facenti capo al soggetto).
Cass. civ. n. 5773/1989
La causa di separazione fra coniugi, entrambi di nazionalità italiana, spetta alla cognizione del giudice italiano, in forza del principio dell’assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, mentre non rileva l’ubicazione all’estero della loro residenza o del loro domicilio, trattandosi di circostanza influente ai diversi fini della competenza, da riconoscersi in tal ipotesi a qualunque tribunale della Repubblica (per effetto della mancanza di criteri di collegamento, e poi, dopo l’entrata in vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, in forza della espressa previsione dell’art. 8 di tale legge).
Cass. civ. n. 5293/1989
La domanda di separazione personale, proposta dal marito, cittadino italiano, nei confronti della moglie, anch’essa munita di cittadinanza italiana per effetto del matrimonio, introduce una controversia fra cittadini italiani, e, pertanto, ancorché la convenuta mantenga pure la cittadinanza di stato straniero, secondo la legge di quest’ultimo, e senza che rilevi l’ubicazione all’estero della residenza o del domicilio dei coniugi (circostanza influente ai diversi fini della competenza territoriale, da ritenersi in tal caso estesa a tutti i giudici della Repubblica, alla stregua di un principio generale evincibile dall’ordinamento e poi espressamente recepito dall’art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74).
Cass. civ. n. 3095/1989
Nel procedimento di separazione personale ex art. 706 c.p.c. — che è unico, seppure distinto in due fasi, delle quali anche quella presidenziale ha carattere contenzioso — la costituzione dell’attore si perfeziona al momento e per effetto del deposito del ricorso introduttivo, che deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, instaurandosi attraverso tale deposito il rapporto cittadino-giudice e dovendo ex art. 36 disp. att. c.p.c. la cancelleria provvedere alla formazione del fascicolo di ufficio ed all’iscrizione della causa a ruolo generale, nonché a ricevere gli adempimenti di cui all’art. 38 disp. att. c.p.c., mentre la notificazione del ricorso e del decreto che fissa l’udienza di comparizione è finalizzata unicamente alla formazione del contraddittorio ed alla difesa della controparte. Ne discende che nel procedimento di separazione personale l’attore non ha l’onere, dopo l’udienza presidenziale, di costituirsi in giudizio anche davanti al giudice istruttore, restando inapplicabili le disposizioni fissate dall’ art. 165 e 171, primo comma, c.p.c. e di conseguenza esclusi gli effetti perentivi del giudizio ex art. 307, primo e secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 2658/1989
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, di cui agli artt. 706 e ss. c.p.c., la domanda riconvenzionale (nella specie, domanda di addebitabilità all’attore della separazione stessa, avanzata dal convenuto nei cui confronti era stata richiesta analoga declaratoria) è tempestivamente introdotta con la comparsa di risposta in sede di costituzione davanti al giudice istruttore, ancorché non sia stata formulata in controdeduzioni scritte depositate dal difensore nella fase preliminare davanti al presidente del tribunale, posto che solo la successiva comparizione davanti a detto istruttore segna l’inizio della fase cognitoria.
Cass. civ. n. 1013/1982
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la ritualità e tempestività delle domande riconvenzionali va riscontrata con riferimento non alla fase preliminare innanzi al presidente del tribunale, ma bensì alla costituzione davanti al giudice istruttore, la quale segna l’inizio della fase cognitoria.
Cass. civ. n. 2989/1973
Nel procedimento per separazione personale dei coniugi il vizio di notificazione del ricorso introduttivo non può considerarsi sanato se il coniuge, in conseguenza di detto vizio, non compaia avanti al presidente del tribunale, ma si costituisca, invece, davanti al giudice istruttore. La fase presidenziale è, infatti, funzionale ed inderogabile, per cui l’impossibilità della sua attuazione per un vizio di notificazione comporta la nullità dell’intero giudizio.
[adrotate group=”15″]