Art. 702 – Codice di procedura civile – Procedimento
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo I - Dei procedimenti sommari > Capo III - Dei procedimenti cautelari > Sezione V - Dei provvedimenti d'urgenza
[Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.
Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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