17 Mar Articolo 690 Codice di procedura civile — Pronuncia sui provvedimenti immediati
Posted at 10:22h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo I – Dei procedimenti sommari > Capo III – Dei procedimenti cautelari > Sezione III – Dei procedimenti di denuncia di nuova opera
[ Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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