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Articolo 681 Codice di procedura civile — Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa

Articolo 681 Codice di procedura civile — Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa

[ Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l’udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito. Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell’udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione. Se il sequestro è stato concesso, a norma dell’articolo 673, ultimo comma in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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