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Articolo 673 Codice di procedura civile — Sequestro in corso di causa

Articolo 673 Codice di procedura civile — Sequestro in corso di causa

[ Quando vi è causa pendente per il merito, l’istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d’appello, l’istanza è proposta all’istruttore [ 168bis, 359 ] oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso [ 295 ss. ] o interrotto [ 299 ss. ], al presidente del tribunale o della corte. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato [ 681 ]. Se la causa pende davanti al conciliatore, l’istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato. Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell’articolo precedente [ 680 5, 681 3 ]. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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