Art. 669 undecies – Codice di procedura civile – Cauzione

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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