17 Mar Articolo 669 undecies Codice di procedura civile — Cauzione
Posted at 10:21h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo I – Dei procedimenti sommari > Capo III – Dei procedimenti cautelari > Sezione I – Dei procedimenti cautelari in generale
Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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