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Articolo 669 octies Codice di procedura civile — Provvedimento di accoglimento

Articolo 669 octies Codice di procedura civile — Provvedimento di accoglimento

L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonche’ ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte puo’ iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda e’ stata proposta in corso di causa.

L’autorita’ del provvedimento cautelare non e’ invocabile in un diverso processo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22751/2013

Qualora il procedimento cautelare “ante causam” si concluda con un’ordinanza che dichiari cessata la materia del contendere, in tale provvedimento non va fissato il termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito né si applica comunque il termine a tal fine previsto dall’art. 669 octies cod. proc. civ.; ove il giudice comunque provveda a fissare detto termine, lo stesso deve ritenersi “tamquam non esset”

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Cass. civ. n. 20326/2013

Per la valutazione della tempestività, ex art. 669 octies, terzo comma, c.p.c., dell’instaurato giudizio di merito susseguente all’ottenimento di un sequestro conservativo, il rilascio di una copia autentica di tale provvedimento in favore della parte, effettuato dalla cancelleria, non può ritenersi equipollente alla sua “comunicazione”, ad opera di quest’ultima, prescritta, al suddetto fine, dalla citata norma, trattandosi di attività posta in essere non su esecuzione di ordine del giudice o come adempimento di legge, bensì su iniziativa della parte ed allo specifico scopo esplicitato nella dichiarazione di conformità.

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Cass. civ. n. 18152/2006

In tema di procedimenti cautelari, il termine perentorio previsto dall’art. 669 octies c.p.c. per l’inizio del giudizio di merito decorre dalla pronuncia dell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare ante causam (se avvenuta in udienza) ovvero dalla sua comunicazione, anche se l’originario provvedimento viene confermato in sede di reclamo; infatti, per «ordinanza di accoglimento» di cui alla citata norma va intesa quella originaria e non quella emessa in sede di reclamo, assumendo la prima rilevanza fondamentale ai fini dell’instaurazione della fase di merito e necessitando di una verifica nel giudizio di cognizione, mentre la seconda non ha effetto assorbente o sostitutivo, come nel caso di conferma della misura cautelare, rilevandosi, inoltre, come nessuna norma assegni al reclamo effetti sospensivi del termine in questione, escludendo anzi l’art. 669 terdecies c.p.c. che il reclamo sospenda automaticamente l’esecuzione del provvedimento impugnato.

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Cass. civ. n. 12895/2004

Nel caso di domanda cautelare accolta (e confermata in sede di reclamo), seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l’inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e inizio della causa di merito.

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Cass. civ. n. 8697/1998

In tema di giudizio arbitrale all’esito della rituale introduzione della domanda (i cui elementi caratterizzanti risultano, ex art. 669 octies, quarto comma, la manifestazione dell’intenzione di promuovere il procedimento, la formulazione della domanda stessa, la nomina dell’arbitro), non è legittimamente configurabile l’istituto della contumacia, in senso tecnico, di una parte, attese le caratteristiche precipue del procedimento arbitrale (mancanza di citazione e di costituzione in giudizio), sì che, in carenza di un meccanismo processuale analogo a quello di cui all’art. 290 c.p.c., la mera assenza o inattività della parte non è, comunque, idonea ad ostacolare lo svolgimento del giudizio, (né a far presumere, «a fortiori», una tacita rinuncia alla domanda stessa).

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