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Articolo 651 Codice di procedura civile — Deposito per il caso di soccombenza

Articolo 651 Codice di procedura civile — Deposito per il caso di soccombenza

[ L’opposizione di cui all’articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell’articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d’appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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