17 Mar Articolo 154 Codice di procedura civile — Prorogabilità del termine ordinatorio
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 240/2014
L’art. 154 cod. proc. civ., disciplina la proroga dei soli termini processuali, sicché non si applica a quelli, di carattere sostanziale, riguardanti gli accertamenti ed i controlli delle dichiarazioni tributarie.
Cass. civ. n. 808/1999
Per il disposto dell’art. 154 c.p.c. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d’ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l’emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall’inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l’estinzione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. costituendosi nell’udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito.
Cass. civ. n. 11774/1998
In tema di procedimento di appello avverso una sentenza di divorzio, la natura ordinatoria del termine presidenziale fissato, ex art. 154 c.p.c., per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto (sul presupposto del tempestivo deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice ad quem, ex artt. 8 L. 74/87, 324 e 325 c.p.c.) non legittima la parte a disattenderlo tout court, con conseguente ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei tempi di instaurazione del contraddittorio e di definizione del giudizio. Ne consegue che la disposizione di cui all’art. 154 c.p.c. va interpretata nel senso che l’inutile decorso del termine fissato dal giudice ha gli stessi effetti preclusivi di un termine perentorio, e che risulta del tutto illegittima ogni eventuale proroga (richiesta e) concessa solo dopo la sua scadenza.
Cass. civ. n. 10174/1998
Il termine per la redazione dell’inventario a norma dell’art. 485 c.c. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è collegato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch’essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa.
Cass. civ. n. 8711/1993
La non prorogabilità di un termine processuale ordinatorio che sia stato già prorogato o che sia scaduto non è una qualità che comporti un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio, in quanto il termine così assegnato alla prorogabilità ha esso stesso carattere ordinatorio e non entra a far parte della fattispecie dell’atto del procedimento di cui si tratta, talché la sua inosservanza non impedisce di emettere un valido provvedimento di proroga, sempre che non si sia verificata una situazione esterna con questa incompatibile, quale, nel rito di lavoro e con riguardo al termine di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, la sopravvenuta impossibilità di osservare i termini dilatori a comparire, rispetto all’udienza di discussione fissata.
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