Art. 144 – Codice di procedura civile – Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15415/2017
Nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trattandosi di Amministrazione Autonoma statale per la quale è previsto il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie in cui sia parte, si applica il regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari di cui all’art. 11, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1933, che devono essere eseguite presso l’Ufficio dell’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza; tale disciplina non muta se l’Amministrazione Autonoma sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, poiché la domiciliazione è prevista dalla legge e spiega efficacia in tutti i gradi di giudizio, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell’Amministrazione di costituirsi, o meno, in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza del Giudice di Pace effettuata presso la sede dell’Amministrazione pubblica e non presso l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato).
Cass. civ. n. 19128/2009
Nelle controversie in cui la difesa di enti non statali sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, sia a titolo di patrocinio obbligatorio che a titolo di patrocinio facoltativo, la notificazione della sentenza effettuata presso la cancelleria, sia pure in difetto dell'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adìto, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti dell'ente difeso dall'Avvocatura. Non è infatti applicabile la disciplina speciale dettata dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, non richiamata dal R.D. n. 1611 del 1933, ed incompatibile tanto con l'art. 11 di tale decreto, relativo alle ipotesi di patrocinio obbligatorio, quanto con l'art. 1, secondo comma, espressamente richiamato dall'art. 45 per le ipotesi di patrocinio facoltativo. Trova pertanto applicazione la normativa generale del codice di procedura civile in materia di notificazioni, con la conseguenza che, una volta costituitasi in giudizio l'Avvocatura dello Stato, le notificazioni devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., presso l'ufficio della stessa nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il giudizio.
Cass. civ. n. 2528/2009
In tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un'Amministrazione dello Stato, laddove l'Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma dell'art. 11, comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l'Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11.
Cass. civ. n. 7405/2007
A seguito della trasformazione in ente pubblico economico e della cessazione della connotazione dell'A.N.A.S. come amministrazione statale, sono divenute inapplicabili a tale ente le norme dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 e dell'art. 25 c.p.c., con la conseguenza che la notificazione di un atto introduttivo del giudizio all'ente doveva avvenire nel rispetto della norma dell'art. 145 c.p.c. e, quindi, presso la sua sede legale e che una notificazione presso un suo compartimento regionale era affetta da nullità, per inosservanza del luogo di notificazione previsto da detta norma del codice di procedura civile.
Cass. civ. n. 10565/2000
Pur dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, all'Avvocatura dello Stato, titolare del patrocinio erariale, è stato transitoriamente conservato – ai sensi dell'art. 15, comma terzo bis, del decreto legge n. 16 del 1993, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 75 del 1993 – lo jus postulandi in favore del soggetto così trasformato, limitatamente ai giudizi in corso; pertanto, deve ritenersi la persistente legittimazione dell'Avvocatura a ricevere la notificazione delle sentenze conclusive di quei giudizi, rappresentando tale legittimazione una mera e specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale, e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla suddetta disciplina transitoriamente conservativa dello jus postulandi. Conseguentemente, la notifica di tali sentenze eseguita nei confronti dell'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex art. 325 e 326 c.p.c.
Cass. civ. n. 8471/1999
A norma dell'art. 3 della legge n. 260 del 1958, le notificazioni alle amministrazioni dello Stato devono essere fatte alla persona del ministro in carica, senza che possa farsi eccezione in relazione al giudice davanti al quale l'amministrazione dello Stato è citata, salvo che norme speciali non dispongano in senso contrario; l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto va notificato, deve essere eccepito, a norma dell'art. 4, legge citata, dall'Avvocatura dello Stato a pena di decadenza alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto andava notificato e, in caso di tempestiva proposizione dell'eccezione, il giudice fissa un termine entro il quale l'atto va rinnovato.
Cass. civ. n. 4149/1995
Le norme disciplinanti la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato sono applicabili anche agli enti pubblici non statali (nella specie, Inpdap, gestione ex Enpas) ed a quelli sovvenzionati dallo Stato, abilitati a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, se questa ne abbia assunto la rappresentanza e la difesa in giudizio; con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'atto d'impugnazione (di appello e di ricorso per cassazione) deve essere notificato presso la predetta Avvocatura, sempre che non sia decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza da impugnare (art. 330 c.p.c.). Tuttavia, tale regola non è applicabile, nemmeno analogicamente, al conflitto di giurisdizione (art. 362, n. 1, c.p.c.), in quanto questo non rientra tra i mezzi d'impugnazione in senso proprio, trattandosi di un rimedio che, essendo denunziabile «in ogni tempo» ed indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, è del tutto svincolato dai processi ai quali tali sentenze si riferiscono ed è, quindi, soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di rito.