17 Mar Articolo 144 Codice di procedura civile — Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede . Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15415/2017
Nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trattandosi di Amministrazione Autonoma statale per la quale è previsto il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie in cui sia parte, si applica il regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari di cui all’art. 11, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1933, che devono essere eseguite presso l’Ufficio dell’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza; tale disciplina non muta se l’Amministrazione Autonoma sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, poiché la domiciliazione è prevista dalla legge e spiega efficacia in tutti i gradi di giudizio, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell’Amministrazione di costituirsi, o meno, in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza del Giudice di Pace effettuata presso la sede dell’Amministrazione pubblica e non presso l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato).
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