Art. 142 – Codice di procedura civile – Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante sconsegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22271/2024

In tema di avvisi di accertamento, il sistema notificatorio, previsto dall'art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere utilizzato solo ove il destinatario sia un cittadino italiano o una società di diritto italiano, residente o con sede all'estero, poiché la lettera della norma presuppone che si tratti di soggetti per i quali sussista il presupposto dell'imposizione in Italia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica effettuata ex art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anziché ai sensi dell'art. 142 c.p.c., nei confronti di una società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo).

Cass. civ. n. 29716/2019

In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario.

Cass. civ. n. 22554/2018

In tema di notificazione di atti giudiziari all'estero a mezzo del servizio postale, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 42 del 1981, deve ritenersi invalida la notifica effettuata in Germania con trasmissione diretta a mezzo posta, atteso che tale paese, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposto, ai sensi degli artt. 10 e 21 della stessa, alla trasmissione degli atti mediante consegna "diretta".

Cass. civ. n. 11140/2015

Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri.

Cass. civ. n. 21896/2013

In tema di notificazione, qualora un soggetto, residente all'estero, abbia domicilio in Italia, non trova applicazione diretta l'art. 139 c.p.c., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in Italia, ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all'abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell'art. 142 c.p.c., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in Italia, idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli.

Cass. civ. n. 23290/2011

La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre l'opposizione alla notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta Convenzione.

Cass. civ. n. 3919/2011

In tema di notificazione degli atti all'estero, l'art. 10 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi, a che la notifica di atti giudiziari all'estero avvenga tramite posta, dietro iniziativa diretta della parte interessata; in tal caso, la Convenzione non prevede espressamente alcun obbligo di traduzione dell'atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite l'Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell'atto.

Cass. civ. n. 7307/2010

In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l'ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.

Cass. civ. n. 27301/2005

L'art. 142 c.p.c., che disciplina la notificazione a persona non residente, né dimorante e né domiciliata nella Repubblica, distingueva, nel testo previgente alla modifica disposta dall'art. 174 D.L.vo n. 196 del 2003, e tuttora distingue in quello attuale, il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto notificato nei confronti del destinatario; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, deve darsi unicamente rilievo al momento in cui la parte onerata ha eseguito le ultime formalità, a suo carico, del procedimento di notificazione e non già alla data indicata nelle cartoline di ritorno attestanti la ricezione dell'atto da parte del destinatario (v. Corte cost. n. 477 del 2002, n. 28 del 2004).

Cass. civ. n. 6196/1996

Con riguardo a notifica a persona residente all'estero, l'affissione dell'atto da notificare all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede è prevista solo nella ipotesi residuale di notificazione effettuata a norma dei primi due commi dell'art. 142 c.p.c., qualora, cioè, sia risultata impossibile la notificazione medesima in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali o per via consolare, a norma degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200 del 1967.