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Articolo 127 Codice di procedura civile — Direzione dell’udienza

Articolo 127 Codice di procedura civile — Direzione dell’udienza

L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [ disp. att. 54, 113 ] .

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [ disp. att. 84 ] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2008/2001

Dalla disposizione di cui all’art. 127 c.p.c. — che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell’udienza — non deriva l’obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti.

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