Art. 127 – Codice di procedura civile – Direzione dell’udienza

L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disp. att. 54, 113].

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [disp. att. 84] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23565/2024

Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza, ma se in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni" il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare").

Cass. civ. n. 15993/2024

Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).

Cass. civ. n. 13173/2004

Il principio secondo cui, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza collegiale all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta nella quale la causa era originariamente fissata, non è necessario - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp.att.c.p.c. - alcun avviso alle parti non è applicabile nell'ipotesi in cui al detto rinvio d'ufficio si unisca il mutamento della sezione (od anche soltanto della sua denominazione) assegnataria della causa, atteso che l'individuazione dell'udienza cui la causa è automaticamente rinviata può avvenire solo con riferimento al giudice che terrà quell'udienza. Pertanto, nel caso anzidetto (equivalente a quello della sostituzione del Giudice istruttore), l'omesso avviso alle parti non comporta la nullità del giudizio solo quando le parti stesse, non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino, con tale comportamento, di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa.

Cass. civ. n. 2008/2001

Dalla disposizione di cui all'art. 127 c.p.c. — che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza — non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti.