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Articolo 58 Codice di procedura civile — Altre attività del cancelliere

Articolo 58 Codice di procedura civile — Altre attività del cancelliere

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti [ disp. att. 76, 100 ], all’iscrizione delle cause a ruolo[ 168; disp. att. 71 ], alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti [ 169; disp. att. 72 ], alle comunicazioni [ 136; disp. att. 45 ] e alle notificazioni [ 137, 151 ] prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4185/1980

Poiché la disciplina approntata dal codice di procedura civile nel designare all’art. 137 nell’ufficiale giudiziario l’organo esecutivo delle notificazioni non pone una regola assoluta ed inderogabile, consentendo all’art. 58 l’espletamento di tale attività anche al cancelliere, nel procedimento di adozione speciale, anche alla stregua delle speciali peculiarità della materia, nonché in ragione del rapporto diretto che si instaura tra l’organo giudiziario e le parti interessate e della conseguente previsione della notifica di ufficio dei provvedimenti, la notifica del decreto del tribunale dei minorenni che dichiara lo stato di adottabilità del minore è validamente eseguita, anche agli effetti della decorrenza del termine per l’opposizione, ove compiuta mediante consegna alle parti di copia del decreto ad opera del cancelliere, risultando rispettate le esigenze e gli elementi essenziali del procedimento notificatorio.

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