17 Mar Articolo 6 Codice di procedura civile — Inderogabilità convenzionale della competenza
Posted at 10:18h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo – Disposizioni generali > Titolo I – Degli organi giudiziari > Capo I – Del giudice > Sezione I – Della giurisdizione e della competenza in generale
La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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