Art. 6 – Codice di procedura civile – Inderogabilità convenzionale della competenza
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo - Disposizioni generali > Titolo I - Degli organi giudiziari > Capo I - Del giudice > Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale
La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.