17 Mar Articolo 2 Codice di procedura civile — Inderogabilità convenzionale della giurisdizione
Posted at 10:18h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo – Disposizioni generali > Titolo I – Degli organi giudiziari > Capo I – Del giudice > Sezione I – Della giurisdizione e della competenza in generale
[ La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto . ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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